La pena criminale può essere di due tipi, e serve anche a distinguere i reati in due grandi categorie:
Delitti
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la pena criminale consiste in ergastolo, reclusione e multa
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Contravvenzioni
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la pena criminale consiste in arresto e ammenda
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olo quando sono previste queste pene si avrà reato.
Veniamo alla struttura del reato. Secondo le tesi più recenti il reato ha una struttura tripartita:
- fatto tipico
- antigiuridicità
- colpevolezza.
l fatto tipico
È composto a sua volta da due elementi:
- -elemento oggettivo;
- -elemento soggettivo.
Elemento oggettivo: è composto di ulteriori elementi:
L'autore o soggetto attivo del reato
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è colui che realizza il fatto tipico; la maggior parte dei reati possono essere commessi da chiunque, ed allora avremo i reati comuni, mentre altri reati possono essere commessi solo da soggetti che posseggono determinate caratteristiche, come gli amministratori di società, ed allora avremo i reati propri
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Il soggetto passivo del reato
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titolare del bene giuridico, ciò che la norma intende tutelare con la minaccia della pena. Secondo la dottrina dominante il reato non si realizza se non c'è offesa al bene giuridico, intesa come lesione o messa in pericolo del bene. Si parla di principio di offensività.
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oggetto materiale
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da non confondere con il bene giuridico, e con i danneggiati civili del reato indica la persona o la cosa su cui cade la condotta del reo
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bene giuridico o oggetto giuridico
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il bene, l'interesse che la norma vuole proteggere con la minaccia della pena
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La condotta
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nelle forme dell’azione o dell’omissione
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L'evento
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effetto della condotta, inteso in senso materiale è il risultato della condotta, inteso in senso giuridico è l’offesa al bene giuridico, offesa che non può mancare per aversi reato
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Elemento Soggettivo: è composto dal dolo o dalla colpa.
Antigiuridicità: un fatto è antigiuridico se non è commesso in presenza di una causa di giustificazione, come ad es. la legittima difesa.
Colpevolezza, che si sostanzia nella rimproverabilità, si rimprovera all’autore del fatto di non essersi comportato diversamente, pur potendolo fare. Presupposto della colpevolezza è l’imputabilità, cioè la capacita di intendere e di volere.
Come si accerta l’esistenza del reato? Si segue in genere questo schema:
1. condotta... nesso di causalità....evento (realizzazione dell’elemento oggettivo)
2. Accertamento dell’elemento soggettivo, cioè esistenza del dolo o della colpa(realizzazione dell’elemento soggettivo)
3. Inesistenza di cause di giustificazione;
4. Esistenza della colpevolezza.
Distinzioni dei reati secondo la condotta.
Abbiamo reati di azione e reati di omissione; il reato di omissione si realizza solo se esiste un obbligo giuridico di attivarsi.
In merito alla descrizione del fatto tipico, abbiamo reati a forma vincolata, dove il legislatore descrive esattamente il comportamento vietato, come il furto, e a forma libera, dove la descrizione è più generica, come l’omicidio. Nei reati a forma libera il bene giuridico tutelato è di maggiore importanza, come la vita nel reato di omicidio.
In merito al verificarsi dell’evento, inteso in senso naturalistico, abbiamo reati di pura condotta, dove basta tenere il comportamento vietato per aversi reato, e reati di evento, dove sarà anche necessario aver provocato un evento realizzando il nesso di causalità, secondo le regole dell’art. 40 comma primo c.p. per i reati di azione, e comma secondo per i reati di omissione.
In relazione al bene giuridico, possiamo distinguere i reati di danno, dove il bene giuridico è distrutto o diminuito, e i reati di pericolo, dove il bene giuridico è esposto a pericolo; tra questi ultimi distinguiamo i reati di pericolo concreto, dove è necessario dimostrare che il pericolo si sia effettivamente verificato, e i reati di pericolo astratto, dove c'è una presunzione legale di pericolo.
In merito al verificarsi dell’evento, inteso in senso naturalistico, abbiamo reati di pura condotta, dove basta tenere il comportamento vietato per aversi reato, e reati di evento, dove sarà anche necessario aver provocato un evento realizzando il nesso di causalità, secondo le regole dell’art. 40 comma primo c.p. per i reati di azione, e comma secondo per i reati di omissione.
In relazione al bene giuridico, possiamo distinguere i reati di danno, dove il bene giuridico è distrutto o diminuito, e i reati di pericolo, dove il bene giuridico è esposto a pericolo; tra questi ultimi distinguiamo i reati di pericolo concreto, dove è necessario dimostrare che il pericolo si sia effettivamente verificato, e i reati di pericolo astratto, dove c'è una presunzione legale di pericolo.
Elemento Soggettivo
L’elemento soggettivo si compone di due stati psicologici, che però vedono come presupposto la coscienza e volontà della condotta ex art. 42 c.p.
Il dolo
Perché un fatto possa definirsi doloso sono necessari due elementi:
1. Il reo si è prefigurato un determinato evento (equivalente a quello vietato dalla norma) così come descritto dalla norma penale quale possibile conseguenza della sua condotta (momento intellettivo);
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2. ha consapevolmente agito sulla base delle sue personali conoscenze ed esperienze, in modo tale che da quella condotta scaturisca proprio quell'evento previsto dalla norma penale incriminatrice speciale (momento volitivo).
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Il dolo può suddividersi in diversi tipi:
Il dolo diretto di primo grado si ha quando si realizza proprio l'evento cui mirava l’azione; non ha importanza se l'evento provocato fosse quello finale previsto dall'agente, o il mezzo per arrivare a un diverso risultato; si ha dolo diretto di omicidio non solo quando si agisce allo scopo di uccidere qualcuno, ma anche quando l'uccisione di un uomo è il mezzo per giungere a un risultato diverso, per esempio uccidere un guardiano per entrare in una fabbrica.
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Il dolo diretto di secondo grado, invece,si ha quando la volontà dell'agente non era diretta a provocare gli eventi non voluti dalla norma penale, ma questi costituiscono effetti secondari della condotta dell'agente che però sono altamente probabili, siano essi o meno desiderati dall'autore; pensiamo al caso di chi, per intascare il premio dell'assicurazione, dia fuoco alla propria abitazione, accettando l'alto rischio che nell'incendio possano danneggiarsi altri appartamenti o morire altri condomini del palazzo dove è situato l'appartamento bruciato.
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Il dolo indiretto o eventuale, gli eventi provocati non erano quelli cui mirava la condotta dell’agente, ma erano altri eventi, nei cui confronti l’agente era di regola indifferente. Tali eventi non erano probabili, ma solo possibili, ma l’agente, pur avendoli previsti ha accettato il rischio del loro verificarsi, pur di raggiungere il suo scopo; ci sarà, ad esempio, dolo eventuale quando l’agente, per intascare il premio dell'assicurazione, dia fuoco alla propria abitazione, posta però in piena campagna. Se l’agente prevede che qualcuno possa passare di lì, anche se è difficile a verificarsi, ma nonostante ciò agisce lo stesso, accettando il rischio che qualcuno possa ferirsi nell’incendio, risponderà di lesioni dolose, con dolo eventuale.
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Il dolo può ancora assumere due forme diverse, che caratterizzano anche il tipo di reato:
Dolo generico, dove sono irrilevanti, per l’esistenza del reato, le motivazioni dell’agente;
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Dolo specifico, dove sono essenziali per l’esistenza stessa del reato, particolari motivazioni, ad es. il fine, lo scopo di profitto.
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Il dolo può essere più o meno intenso, lo sarà di meno nel caso di dolo d’impeto, di più nel dolo di proposito, che dà luogo alla premeditazione, cioè la preparazione alla realizzazione del reato.
La colpa.
La fattispecie oggettiva di reato colposo può dirsi realizzata quando, nel caso concreto, corrisponda allo schema generale dell'articolo 43 secondo cui, al terzo comma, è colposo, o contro l'intenzione, il reato quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Anche per la colpa si possono fare diverse distinzioni, abbiamo infatti:
Una colpa generica e una colpa specifica, a seconda che il carattere colposo della condotta vada ricondotto alla violazione di norme di cautela dettate dalla comune prudenza ed esperienza (colpa generica), oppure dalla inosservanza di puntuali regole di condotta, dettate con specifico riferimento nell'ambito del comportamento di cui si tratta (colpa specifica). Ricordiamo che l’evento dove essersi anche realizzato per non aver osservato tali regole di diligenza. Di conseguenza se si accerta che l’osservanza delle regole di diligenza non avrebbe impedito l’evento, non ci sarà responsabilità per reato colposo.
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Colpa cosciente e la colpa incosciente: si ha colpa cosciente quando l'autore nel momento in cui realizza un comportamento contrario alla diligenza, si rappresenta come possibile il verificarsi di un evento in conseguenza della propria azione o omissione, ma ritiene che l'evento stesso non avverrà. A differenza del dolo eventuale l’agente, pur prevedendo l’evento, non ne accetta il rischio circa il suo verificarsi.
Si ha colpa incosciente quando l'autore nell'atto di realizzare la fattispecie oggettiva di un reato colposo, non viola in modo consapevole la regola di diligenza, e nemmeno si rappresenta il rischio a cui concretamente espone il bene protetto; pensiamo al caso di chi proceda in controsenso senza rendersi nemmeno conto della sua infrazione. |
Nel nostro ordinamento non trova praticamene più applicazione la responsabilità oggettiva, cioè la responsabilità penale non sorretta dall’elemento psicologico, ma solo dal nesso di causalità e ciò in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 364/88.
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